Sez. 2, Sentenza n. 3659 del 29/10/1975 (Rv. 377865 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIE PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - IN GENERE - NOZIONI - DISTINZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIE PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - IN GENERE - NOZIONI - DISTINZIONI.*
Le ipotesi rispettivamente previste degli artt 1490 e 1497 cod civ differiscono in quanto i vizi, di cui all'art 1490, attengono a imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione e formazione della cosa venduta, che la rendono inidonea per l'uso al quale era destinata o ne determinano un'apprezzabile diminuzione di valore, mentre la Mancanza delle qualita promesse o essenziali, di cui all'art 1497, implica che la cosa venduta debba considerarsi come appartenente, per la sua natura, per gli elementi che la compongono o per le sue caratteristiche strutturali, a un tipo diverso ovvero ad una specie diversa da quelli dedotti in contratto nella comune intenzione delle parti, secondo la finalita del negozio. (V 452/73, mass n 362451; 542/71, mass n 350234; (V 595/69, mass n 338806).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)