Sez. 5 - , Sentenza n. 11831 del 12/04/2022 (Rv. 664585 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro - Contratto preliminare di conmpravendita con riserva di nomina del terzo - Tardività della nomina - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, nel caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare con riserva di nomina del terzo (c.d. "electio amicii"), la nomina tardiva determina l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell'originario promissario acquirente, che del terzo nominato tardivamente, mentre l'imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo di compravendita grava esclusivamente sulle parti che hanno stipulato tale atto, restando perciò estraneo a tale contratto il promissario acquirente che ha effettuato, sia pure oltre il termine contrattuale previsto, la nomina del terzo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)