Sez. 5 - , Ordinanza n. 3176 del 09/02/2018 (Rv. 646935 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Preliminare di vendita per persona da nominare - Nomina tardiva del terzo acquirente - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l’art. 32 del d.P.R. n. 131 del 1986 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di contratto preliminare di compravendita "per persona da nominare", la nomina tardiva determina unicamente l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell'originario promissario acquirente che del terzo nominato tardivamente, mentre l'imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l'atto, restando del tutto estraneo allo stesso il promissario acquirente che ha effettuato, sebbene oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1405, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)