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Sez. L, Sentenza n. 1182 del 23/02/1979 (Rv. 397402 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DOMANDA DEL DATORE DI LAVORO DIRETTA AD ACCERTARE UNA MEDIAZIONE VIETATA O UNA INTERPOSIZIONE FITTIZIA IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO INDICATO COME EFFETTIVO DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397402-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DOMANDA DEL DATORE DI LAVORO DIRETTA AD ACCERTARE UNA MEDIAZIONE VIETATA O UNA INTERPOSIZIONE FITTIZIA IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO INDICATO COME EFFETTIVO DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*

Ove il datore di lavoro faccia valere in giudizio la propria interposizione fittizia nel contratto, affinche si accerti la insussistenza di una qualsiasi sua obbligazione nei confronti del prestatore di lavoro subordinato, si determina litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art 102 cod proc civ nei confronti del soggetto indicato come effettivo datore di lavoro: e cio sia nel caso in cui la domanda resti circoscritta nei termini dell'interposizione fittizia in genere, sia nel caso in cui la domanda sia considerata dal giudice del merito come diretta all'accertamento della fattispecie interpositoria prevista dall'art 1 della legge 23 ottobre 1960 n 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)