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Sez. L, Sentenza n. 5800 del 22/11/1985 (Rv. 442983 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - GIUDIZIO INSTAURATO DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON L'APPALTATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442983-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - GIUDIZIO INSTAURATO DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON L'APPALTATORE - ESCLUSIONE.*

In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ove il dipendente dell'appaltatore convenga in giudizio il committente perché sia dichiarato a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 1369 del 1960 che nei suoi confronti è in realtà intercorso il rapporto di lavoro per aver egli effettivamente utilizzato le sue prestazioni, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario con l'appaltatore, giacché il lavoratore non ha l'Onere di far anche dichiarare con efficacia di giudicato la nullità del rapporto di appalto (o di intermediazione) tra committente ed appaltatore, rapporto cui egli è estraneo, ma si determina soltanto una situazione che - in ragione dell'efficacia riflessa che l'accertamento domandato dal lavoratore può avere sul rapporto tra committente ed appaltatore - giustifica l'intervento ad adiuvandum di quest'ultimo. (V 1182/79, mass n 397402).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)