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Sez. 3, Sentenza n. 15556 del 28/02/2007 Cc. (dep. 18/04/2007) Rv. 237044 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Formalità relative alla presentazione della dichiarazione. - Persona incaricata del deposito dell'istanza - Procura speciale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237044-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

È ammissibile l'istanza di ricusazione depositata dalla moglie dell'interessato non munita di procura speciale in quanto l'inammissibilità cui fa riferimento l'art. 41 cod.proc.pen. va riferita alle sole formalità concernenti la dichiarazione di ricusazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)