Sez. 6, Sentenza n. 21935 del 01/04/2003 Cc. (dep. 17/05/2003) Rv. 225974 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Inammissibilità - Formalità relative alla dichiarazione - Adempimenti successivi - Deposito della copia dell'atto - Motivo di inammissibilità - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
L'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione prevista dal primo comma dell'art. 41 cod. proc. pen. va riferita alle formalità concernenti la dichiarazione di ricusazione e non già a quelle successive, tra le quali il deposito della copia dell'atto presso la cancelleria del giudice ricusato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)