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Sez. L, Sentenza n. 26989 del 07/12/2005 (Rv. 585758 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Nuovi casi di assunzione a termine definiti dalla contrattazione collettiva - Prosecuzione del rapporto lavorativo - Art. 2 della legge n. 56 del 1987 - Applicabilità - Differimento del termine con accordi successivi alla vigenza del contratto - Esclusione - Fondamento - Specifico preventivo mandato rilasciato dal lavoratore - Necessità - Principio affermato in materia di assunzione a termine di dipendenti postali.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585758-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge n.56 del 1987, che ha attribuito alla contrattazione collettiva l'identificazione delle ipotesi nelle quali è ammissibile l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, si inserisce nel sistema delineato dalla legge n.230 del 1962, sicchè a dette fattispecie è applicabile l'art. 2 della suddetta legge sulla legittima prosecuzione del rapporto lavorativo. Ne consegue che, in ragione del sistema normativo regolante la proroga del contratto, le parti sindacali, nel caso in cui il contratto collettivo fissi un preciso limite temporale per la relativa assunzione, possono, nella vigenza di detto contratto, differire tale termine (ad esempio, nel caso in cui non risulti raggiunto l'obiettivo per il quale si è proceduto all'assunzione a termine), e non possono, invece, procedere a tale differimento con accordi successivi alla sua vigenza, per essere tali accordi intervenuti dopo l'acquisizione del diritto del lavoratore ad un rapporto a tempo indeterminato, diritto disponibile ad opera delle organizzazioni sindacali solo a seguito di uno specifico preventivo mandato ad esse rilasciato dal lavoratore. (Principio affermato in materia di assunzione a termine di dipendenti postali).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 26/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)