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Sez. U, Sentenza n. 5594 del 15/11/1985 (Rv. 442786 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE - ASSEGNO MENSILE IN FAVORE DEGLI INVALIDI E MUTILATI CIVILI - CONTROVERSIE RELATIVE - RATEI INDEBITAMENTE PERCEPITI - PRETESA RECUPERATORIA DELLA AMMINISTRAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1985-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442786-01

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE - ASSEGNO MENSILE IN FAVORE DEGLI INVALIDI E MUTILATI CIVILI - CONTROVERSIE RELATIVE - RATEI INDEBITAMENTE PERCEPITI - PRETESA RECUPERATORIA DELLA AMMINISTRAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Fra le controversie inerenti alla spettanza dell'assegno mensile di assistenza, contemplato in favore degli invalidi e mutilati civili dalla legge 30 marzo 1971 n. 118, che sono devolute alla cognizione del giudice ordinario in quanto investono posizioni di diritto soggettivo direttamente costituite dalla legge e sottratte ad ogni discrezionalità dell'amministrazione, deve includersi quella promossa dal titolare di detto assegno, per sostenere, in relazione a ratei indebitamente percepiti (nella specie, perché prima del compimento del diciottesimo anno), l'illegittimità della pretesa recuperatoria dell'amministrazione, sotto il dedotto profilo della buona fede di esso percipiente, poiché, anche in tal caso, la domanda si ricollega a quel diritto soggettivo ed alla disciplina del rapporto assistenziale da cui il diritto stesso trae fondamento. (V 5729/81, mass n 416424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)