Sez. U, Sentenza n. 11352 del 11/11/1998 (Rv. 520591 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA | Controversia sulla data dell'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, a seguito dell' aggravamento dell' invalidità civile (art. 7 legge 509/1988) - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni - "Petitum" - Discrezionalità tecnica della P.A. - Atto di certazione, privo di efficacia costitutiva.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA
La controversia insorta sulla questione se la conservazione del diritto all' iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, a norma dell' art.7 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509, decorra dalla data della domanda per il riconoscimento dell' aggravamento dell'invalidità, ovvero dalla data di reiscrizione nell' apposito elenco, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia perché la relativa domanda è volta all' accertamento della decorrenza della invalidità civile, ad essa preesistente; sia perché l' iscrizione negli elenchi costituisce attività cosiddetta di certazione della P.A., priva di discrezionalità amministrativa e perciò di efficacia costitutiva.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 23/11/1988 num. 509 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)