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Sez. 4, Sentenza n. 1558 del 14/11/1989 Ud. (dep. 06/02/1990) Rv. 183219 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - RICORSO CONTRO SENTENZA DI MERITO CHE NEGHI L'ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - SINDACABILITÀ - PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183219-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - RICORSO CONTRO SENTENZA DI MERITO CHE NEGHI L'ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - SINDACABILITÀ - PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - LIMITI.*

La sentenza del giudice di merito che, applicando una causa estintiva del reato, respinga la richiesta di assoluzione con formula ampia, non è sindacabile di Sede di legittimità per difetto di motivazione, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza, in violazione dell'art. 152 cod. proc. pen., che esige l'indifferibile applicazione della causa estintiva. Il Sindacato è possibile soltanto nel caso in cui dalla stessa sentenza impugnata appaia evidente l'innocenza dell'imputato, senza necessità di un nuovo esame di merito. (Conf mass n 180412).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)