Sez. 6, Sentenza n. 1930 del 07/12/1988 Ud. (dep. 09/02/1989) Rv. 180412 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DA CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - RICORSO CONTRO SENTENZA DI MERITO CHE NEGHI L'ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - SINDACABILITÀ - PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - LIMITE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DA CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - RICORSO CONTRO SENTENZA DI MERITO CHE NEGHI L'ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - SINDACABILITÀ - PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - LIMITE.*
Agli effetti penali la sentenza del giudice di merito che, respingendo l'istanza di proscioglimento con formula piena applichi l'amnistia o altra causa estintiva del reato, non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione perché, in caso di sussistenza del vizio ne deriverebbe l'annullamento con rinvio, incompatibile con il principio della immediata applicazione della causa estintiva del reato. Tuttavia, tale Sindacato è consentito al solo fine di affermare o negare sulla base delle pronunce del giudice di merito, l'evidenza delle prove che scagionino l'imputato. (V mass n 154544; (V mass n 158477).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)