Sez. 2, Sentenza n. 458 del 11/02/1976 (Rv. 379108 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
Il giudice di rinvio ha poteri giurisdizionali diversi, a seconda che la Cassazione sia avvenuta per violazione, o falsa applicazione, di norme di diritto ovvero per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione: nella prima ipotesi egli deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, ferme restando l'individuazione e la valutazione dei fatti compiute nella sentenza cassata; nella seconda ipotesi, l'annullamento travolge gli accertamenti e gli apprezzamenti dei fatti contenuti nella sentenza cassata, ed il giudice di rinvio deve procedere al riesame delle risultanze processuali con i poteri giurisdizionali propri del precedente giudice di merito. (Conf 1310/74, mass n 369379).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)