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Sez. 3, Sentenza n. 1310 del 08/05/1974 (Rv. 369379 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1974-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369379-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*

Nel vigente sistema processuale, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ferma restando la valutazione dei fatti cosi come accertata dal giudice di appello; nella seconda ipotesi, invece, l'annullamento travolge la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello. E pero, esulando dall'attivita funzionale del supremo collegio l'accertamento dei fatti e delle prove, ed avendo il giudice di rinvio, nel riesame delle risultanze di causa, la stessa pienezza di potere che aveva il giudice del quale la decisione e stata cassata, ben puo il detto giudice adottare la stessa soluzione cui il precedente giudice era pervenuto, o invece pervenire ad una soluzione del tutto diversa. (Conf 3666'71, mass n 355411; V 1843'70, mass n 347828; (V 951'70, mass n 346401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)