Sez. F, Sentenza n. 30218 del 26/07/2011 Ud. (dep. 29/07/2011) Rv. 250895 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Tempo necessario alla prescrizione - Parità tra delitti puniti con la multa e delitti puniti con la reclusione - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma primo, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il tempo necessario alla prescrizione dei delitti puniti con la multa è pari a quello previsto per i delitti puniti con la pena detentiva, atteso che la differenza di trattamento poggia non tanto sulla distinzione tra tipologia di sanzioni comminate ma sulla natura del crimine, diversificandosi i regimi a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione. (Nella specie, la S.C. ha ribadito, anche alla luce delle sentenze n. 2 e 324 del 2008 della Corte Cost., che rientra nella discrezionalità del legislatore la previsione del tempo di prescrizione dei reati e che quest'ultima è legittima se garantisce uniformità di trattamento per categorie di reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)