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Sez. L - , Sentenza n. 17257 del 02/07/2018 (Rv. 649605 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Cittadini italiani rimpatriati dall'Albania - Diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa - Natura previdenziale - Configurabilità - Conseguenze - Minimale contributivo secondo la normativa vigente - Applicabilità.
Stato
decisa il 2018-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649605-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE

Il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa relativa ai periodi di lavoro, sia dipendente che autonomo, prestato in Albania dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1997 da cittadini italiani successivamente rimpatriati, ha natura previdenziale e non assistenziale, come emerge dalla lettera dell'art. 1, comma 1164, della l. n. 296 del 2006 e dell'art. 2 del d.m. 31 luglio 2007 che fanno riferimento all'effettivo lavoro e ai diversi settori lavorativi, sicchè la disciplina applicabile per individuare il minimale contributivo cui va parametrata la ricostruzione è quella di volta in volta vigente nel tempo in Italia, nei diversi settori e per i periodi corrispondenti, senza che possa applicarsi un unico criterio normativo di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1164 CORTE COST. PENDENTE, DM min. LSO 31/07/2007 art. 1, DM min. LSO 27/12/2006 art. 2, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 1, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)