Sez. L, Sentenza n. 10033 del 27/04/2007 (Rv. 596634 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Rapporti di lavoro subordinato svolti dal cittadino italiano in Libia, successivamente rimpatriato forzatamente - Ricostituzione della relativa posizione assicurativa - Allegazione dell'impossibilità di rintracciare la documentazione originale - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
Ai fini della ricostituzione a carico dell'I.N.P.S. delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestato in Libia dal luglio 1957 e fino al luglio 1970 da cittadini italiani successivamente rimpatriati, alla stregua della "ratio" della legge n.166 del 1991, di sostegno ai profughi espulsi, è sufficiente che l'impossibilità di rintracciare la documentazione originale sia allegata in modo verosimile e ritenuta dal giudice, sia pure alla stregua di una presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha respinto le censure dell'INPS secondo cui il cittadino avrebbe avuto l'onere di provare anche l'impossibilità di produrre la documentazione originale relativa al lavoro svolto in Libia, confermando, per tale profilo, la decisione della corte territoriale che aveva ricordato come la espulsione degli italiani dalla Libia, improvvisa e per ritorsione, non avesse posto il lavoratore in grado di recuperare idonea documentazione)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)