Sez. L, Sentenza n. 4424 del 07/08/1982 (Rv. 422415 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ASSUNZIONE DI INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - CONFIGURABILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ASSUNZIONE DI INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - CONFIGURABILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
L'assunzione di un invalido in quota obbligatoria, se non costituisce di per sè sola sicuro indizio di recuperata capacità di guadagno, tuttavia non lo esclude affatto, ma occorre accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenta i caratteri della normalità, della continuità, della durata e del carattere non usurante. In tal caso, oggetto di accertamento non è già la capacità di guadagno come attitudine potenziale del lavoratore a percepire una remunerazione adeguata al proprio lavoro sul libero mercato della mano d'opera, ma il guadagno in concreto realizzato, il quale sia frutto di una attività confacente alle attitudini generiche e non specifiche dell'assicurato, non usurante ed avente i predetti requisiti. (Conf 4247/80, mass n 408115).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)