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Sez. L, Sentenza n. 4247 del 03/07/1980 (Rv. 408115 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO CIVILE - SICURO INDIZIO DI RECUPERATA CAPACITA DI GUADAGNO - LIMITI - CARATTERE NON DECLASSANTE DELLA NUOVA OCCUPAZIONE - NECESSITA - REQUISITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408115-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO CIVILE - SICURO INDIZIO DI RECUPERATA CAPACITA DI GUADAGNO - LIMITI - CARATTERE NON DECLASSANTE DELLA NUOVA OCCUPAZIONE - NECESSITA - REQUISITI - FATTISPECIE.*

L'assunzione di un invalido civile, se non costituisce di per se sola sicuro indizio di recuperata capacita di guadagno, tuttavia non la esclude affatto, ma rende necessario accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalita, della durata e del carattere non usurante e non declassante. Oggetto di accertamento, quindi, non e gia la capacita di guadagno come attitudine potenziale del lavoratore a percepire una remunerazione adeguata al proprio lavoro sul libero mercato della mano d'opera, ma il guadagno in concreto realizzato, il quale, pero, sia frutto di un'attivita confacente alle attitudini generiche dello assicurato ed abbia i requisiti innanzi indicati. Pertanto, a tal fine le attitudini del soggetto debbono pur sempre essere valutate in rapporto alle concrete possibilita del soggetto medesimo ad utilizzare le sue residue energie di lavoro in quella gamma di occupazioni, di solito varie e molteplici, che si confanno alla sua individualita, sicche il declassamento si verifica quando la nuova occupazione viene a porre l'assicurato in una situazione di frustrazione morale, venendo ad incidere, degradandola, sulla sua personalita, per essere la stessa incompatibile con le doti di intelligenza, capacita professionale e adattabilita dell'interessato, nonche ad importare un prestigio sociale inferiore a quello goduto per l'occupazione prima svolta, sicche la retribuzione conseguita nella nuova attivita non e espressione di recuperata capacita di guadagno. (nella specie, la Corte suprema in base al principio enunciato in massima ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto declassante l'attivita di usciere svolta dallo assicurato assunto come invalido civile rispetto a quella di operaio specializzato prima svolta).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)