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Sez. 6, Sentenza n. 9791 del 03/05/1989 Ud. (dep. 06/07/1989) Rv. 181781 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - AGGRAVANTE DELLA INGENTE QUANTITÀ - RIFERIMENTO IL QUANTITATIVO DI SOSTANZA ATTIVA ESTRAIBILE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181781-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - AGGRAVANTE DELLA INGENTE QUANTITÀ - RIFERIMENTO IL QUANTITATIVO DI SOSTANZA ATTIVA ESTRAIBILE - RILEVANZA.*

Il principio secondo cui il delitto previsto dall'art. 26 della legge n. 685/1975 è un reato di pericolo, con la conseguenza che la coltivazione è vietata a prescindere dalla percentuale di principio attivo che la pianta è in grado di produrre, non esclude che detta percentuale non incida ai fini di determinare in concreto se sussista o meno l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 74 comma secondo legge citata. Detta aggravante, infatti, presuppone che il fatto oggetto della contestazione riguardi quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e tale dato, pertanto, deve essere reale, ancorché riferibile - in tema di coltivazione - al momento della effettiva e completa maturazione delle piante. (la Corte ha affermato il principio predetto in relazione ad un caso in cui erano state sequestrate circa 650 piante di canapa indiana il cui prodotto, riferito secondo una perizia al momento della massima maturazione - rientrava in un quantitativo da ritenersi di rilievo, ma non ingente).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)