Sez. 6, Sentenza n. 17223 del 02/10/1989 Ud. (dep. 07/12/1989) Rv. 182783 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - REATO DI CUI AGLI ARTT. 26 E 28 LEGGE N. 685 DEL 1975 - COLTIVAZIONE DI "CANAPA INDIANA" - GRADO DI TOSSICITÀ DELLA PIANTA - IRRILEVANZA.*
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - REATO DI CUI AGLI ARTT. 26 E 28 LEGGE N. 685 DEL 1975 - COLTIVAZIONE DI "CANAPA INDIANA" - GRADO DI TOSSICITÀ DELLA PIANTA - IRRILEVANZA.*
L'art. 26 della legge n. 685 del 1975 vieta nel territorio dello stato la coltivazione, tra le altre, della pianta di "canapa indiana", il cui nome botanico è "cannabis indica" la quale è una varietà della "cannabis sativa", dalle cui inflorescenze è estratta la resina, chiamata con termine arabo "hashish", e dalle cui foglie e steli trinciati si ottiene la marijuana. Ai fini dell'accertamento del relativo reato non è necessario individuare il grado di tossicità della pianta stessa, in quanto la norma incriminatrice vieta e punisce la coltivazione della pianta, senza riferimento alla sostanza stupefacente che da essa può trarsi in particolari fasi della sua crescita, del suo sviluppo e della sua maturazione. (V mass n 181781; (V mass n 181777; (V mass n 180582; (V mass n 177910; (V mass n 177578; (V mass n 177537, ed ivi citate; (V mass n 172344, ed ivi citata; (V mass n 156476).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)