diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15206 del 24/11/2000 (Rv. 542152 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Mance percepite dai "croupiers" - Disciplina ex legge n. 381 del 1990 - Istanza ex art. 4 per la definizione delle posizioni pregresse - Carattere vincolante ed irrevocabile - Sopravvenienza di nuova disciplina concernente un condono generale in pendenza del rapporto - Prevalenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542152-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI

In tema di IRPEF sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da giuoco ("croupiers"), secondo le previsioni degli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, con le modifiche introdotte dagli artt. 1 e 3 della legge n. 381 del 1990, l'istanza presentata dal contribuente, a norma dell'art. 4 di detta legge, per la definizione delle posizioni relative ai periodi antecedenti alla entrata in vigore della stessa, ha carattere vincolante ed irrevocabile. Tuttavia, qualora, una volta prodotta tale istanza, sopravvenga, in pendenza del rapporto, una nuova disciplina, di carattere generale, che sia più favorevole per il contribuente, consentendogli di definire, attraverso un condono, ogni possibile contenzioso per tutti i redditi prodotti, questi ha il diritto di chiederne l'applicazione, in mancanza di una norma espressa che limiti o escluda i benefici che dalla disciplina stessa derivano, con la conseguenza che la eventuale istanza di condono generale prevale su quella già presentata per la definizione del solo reddito di cui alla legge n. 381 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 12/11/1990 num. 381 art. 1, Legge 12/11/1990 num. 381 art. 3, Legge 12/11/1990 num. 381 art. 4, Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)