Sez. 1, Sentenza n. 3069 del 09/04/1997 (Rv. 503594 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Mance percepite dai croupiers - Disciplina ex legge n. 381 del 1990 - Istanza ex art. 4 per la definizione delle posizioni pregresse - Natura di condono - Configurabilità - Conseguenze in caso di accettazione - Cessazione della materia del contendere - Mancata iscrizione a ruolo della somma dovuta - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI
In tema d'I.R.P.E.F. sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco ("croupiers"), secondo le previsioni degli artt. 47 e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, con le modifiche introdotte dagli artt. 1 e 3 della legge 11 dicembre 1990 n. 381, l'istanza presentata dal contribuente, a norma dell'art. 4 di detta legge, per la definizione delle posizioni relative ai periodi antecedenti alla sua entrata in vigore, ha la natura di domanda di condono, vincolante ed irrevocabile, e, come tale, a seguito dell'accettazione da parte dell'ufficio, determina la cessazione della materia del contendere nella causa che inerisca agli indicati periodi, indipendentemente dal fatto che non sia stata ancora iscritta a ruolo la somma dovuta in base all'istanza medesima.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 381 art. 1, Legge 11/12/1990 num. 381 art. 4, Legge 11/12/1990 num. 381 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)