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Sez. 4, Sentenza n. 7825 del 02/12/1987 Ud. (dep. 04/07/1988) Rv. 178791 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PERFEZIONAMENTO - EFFETTO - CONOSCENZA REALE DELL'ATTO - INSUSSISTENZA - CONOSCENZA LEGALE - NECESSITÀ - NOTIFICA A MEZZO POSTA - ASSENZA DEL DESTINATARIO - COMPIUTA GIACENZA PRESSO L'UFFICIO - NOTIFICA - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178791-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PERFEZIONAMENTO - EFFETTO - CONOSCENZA REALE DELL'ATTO - INSUSSISTENZA - CONOSCENZA LEGALE - NECESSITÀ - NOTIFICA A MEZZO POSTA - ASSENZA DEL DESTINATARIO - COMPIUTA GIACENZA PRESSO L'UFFICIO - NOTIFICA - VALIDITÀ.*

Ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione e della decorrenza dei suoi effetti non bisogna riferirsi al raggiungimento della conoscenza reale dell'atto, ma alla conoscenza legale, che viene realizzata con l'osservanza delle modalità di esecuzione prescritte, sicché qualora l'imputato non sia stato rinvenuto dall'ufficiale postale in Sede di consegna della lettera raccomandata, la notificazione si intende eseguita dalla data della compiuta giacenza per il prescritto periodo di dieci giorni. (V mass n 171816).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST., Legge 20/11/1980 num. 890 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)