Sez. 1, Sentenza n. 3337 del 21/12/1985 Cc. (dep. 05/02/1986) Rv. 171816 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA - RAGGIUNGIMENTO DELLA CONOSCENZA EFFETTIVA O REALE DELL'ATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONOSCENZA LEGALE - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA: ONERE DELL'INTERESSATO - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ DI PROVA CONTRARIA PER PRESUNZIONE LEGALE DI CONOSCENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA - RAGGIUNGIMENTO DELLA CONOSCENZA EFFETTIVA O REALE DELL'ATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONOSCENZA LEGALE - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA: ONERE DELL'INTERESSATO - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ DI PROVA CONTRARIA PER PRESUNZIONE LEGALE DI CONOSCENZA.*
In tema di notificazioni a mezzo posta, anche dopo le modifiche apportate con legge 20 novembre 1982, n. 890 non bisogna riferirsi, ai fini del perfezionamento della notificazione e della decorrenza dei suoi effetti, al raggiungimento della conoscenza effettiva o reale dell'atto, ma alla conoscenza legale, che viene realizzata con l'osservanza delle modalità di esecuzione prescritte in ogni Forma di notificazione. Pertanto, compete all'interessato dimostrare che il plico non gli è giunto ovvero gli è giunto in ritardo. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si è ritenuta non consentita la prova della mancata o della ritardata ricezione, data la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto derivante dal compimento delle formalità del deposito nella casa comunale, della affissione dell'avviso e della comunicazione di tali adempimenti al destinatario mediante raccomandata recapitata secondo le prescrizioni del regolamento postale, risultando per tabulas che l'avviso di ricevimento era stato consegnato al portiere dello stabile). (Conf mass n 157962).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)