Sez. L, Sentenza n. 742 del 23/01/1992 (Rv. 475415 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Conduzione di trattative sindacali con un'organizzazione separatamente dagli altri sindacati - Comportamento antisindacale - Configurabilità - Limiti - Svolgimento di trattative superate per l'opposizione delle altre organizzazioni sindacali e non per intento discriminatorio - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale
La conduzione, da parte dell'INPS, della trattativa con un' organizzazione sindacale separatamente dalla trattativa con gli altri sindacati non configura comportamento antisindacale, sanzionabile ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ove l'esclusione di detta organizzazione - ritualmente convocata - dalla trattativa unica prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego), con il conseguente svolgimento di trattative separate, sia stata determinata non da un intento discriminatorio dell'ente pubblico ma dall'opposizione delle altre organizzazioni sindacali a partecipare ad una trattativa cui fosse presente quell'organizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)