Sez. L, Sentenza n. 10031 del 10/07/2002 (Rv. 555643 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Presupposti - Violazione di diritti individuali dei lavoratori - Antisindacalità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
La violazione, da parte del datore di lavoro di diritti individuali del lavoratore derivanti dalla legge, o anche direttamente dalla Costituzione (come il diritto alla retribuzione o alle ferie) non può mai concretare condotta antisindacale, essendo questa caratterizzata dalla idoneità del comportamento del datore di lavoro a compromettere il diritto di sciopero o a ledere la libertà o l'attività sindacali, ossia interessi collettivi di cui il sindacato è portatore. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'antisindacalità della condotta del Comune di Milano, che aveva chiesto al personale docente di prestare servizio durante le ferie con un compenso in danaro inferiore ai minimi contrattuali e aveva espresso l'intento, in mancanza di intesa a seguito delle osservazioni sindacali neppure prese in considerazione, di organizzare in modo diverso il servizio affidandolo ai privati).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)