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Sez. L, Sentenza n. 13001 del 09/12/1992 (Rv. 479935 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Dispositivo (lettura del) | Omissione della lettura in udienza - Nullità della sentenza - Deduzione come motivo di impugnazione - Conseguente decisione del merito da parte del giudice di appello - Necessità - Omessa declaratoria della nullità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479935-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Dispositivo (lettura del)

Nel procedimento con il rito del lavoro, la nullità della sentenza derivante dalla mancata lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., deve essere fatta valere come motivo di impugnazione, con la conseguenza che il giudice dell'appello, rilevata la nullità della sentenza appellata, deve trattenerla per la decisione del merito; manca pertanto l'interesse al ricorso per cassazione qualora detto giudice abbia pronunciato sul merito, ancorché non abbia dichiarata la nullità della sentenza, prospettata in sede di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)