Sez. L, Sentenza n. 6613 del 12/06/1995 (Rv. 492810 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Omissioni della lettura - Nullità della sentenza - Rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione - Decisione nel merito in secondo grado - Obbligatorietà - Mancata declaratoria della predetta nullità - Interesse al ricorso per cassazione su tale omissione - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice d'appello che rilevi la nullità della sentenza appellata derivante dalla mancata lettura del dispositivo in udienza non può rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. - ma deve trattenerla per la decisione del merito. Conseguentemente manca l'interesse alla proposizione del ricorso per cassazione qualora detto giudice abbia pronunciato nel merito, ancorché non abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)