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Sez. 2, Sentenza n. 747 del 15/03/1973 (Rv. 362981 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONDOMINIO.*
Stato
decisa il 1973-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362981-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONDOMINIO.*

L'errore di fatto costituisce motivo di revocazione della sentenza soltanto se dovuto ad una falsa percezione della realta materiale che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che obiettivamente non sussiste, ovvero l'inesistenza di un fatto che, viceversa, risulti accertato, sempre che il fatto medesimo non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Non puo, quindi, pretendere la revocazione la parte la quale abbia prodotto copie di regolamenti condominiali non sottoscritte, e pertanto ritenute irrilevanti dal giudice, dopo ampio dibattito, assumendo che il giudice non si era avveduto che si trattava di copie autenticate e valide.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)