Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 17/03/1975 (Rv. 374438 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
L'errore di fatto, previsto come motivo di revocazione dell'art 395 n 4 cod proc civ, e soltanto quello che, derivando da una falsa percezione della realta, abbia indotto il giudice a ritenere la esistenza di un fatto escluso in maniera inequivocabile dagli Atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di esso che, invece, dagli stessi Atti e documenti risulta positivamente accertato. Esula, quindi, dall'ambito della revocazione l'errore del giudice attinente alla valutazione delle risultanze di fatto della causa, che e errore di giudizio. L'errore di fatto revocatorio, pertanto, e tale solo se ricade su fatti non solo non controversi, ma anche incontrovertibili, ovvero su fatti pacifici fra le parti, e deve presentarsi con i caratteri dell'evidenza, dell'obiettivita e della rilevabilita immediata. (V 1308/73, mass n 363921; 747/73, mass n 362981; (V 2455/72, mass n 359922).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)