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Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001 (Rv. 545774 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Rinvio ex art. 180 cod. proc. civ. - Omessa fissazione, da parte del giudice, del termine per sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio - Conseguenze - Applicazione del termine legale - Necessità.
Stato
decisa il 2001-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545774-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Se in esito all'udienza tenuta ex art. 180 cod. proc. civ. il giudice rinvia la causa puramente e semplicemente, senza fissare alcun termine per sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, tale termine deve ritenersi implicitamente fissato in misura pari a quella legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)