Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001 (Rv. 545774 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Rinvio ex art. 180 cod. proc. civ. - Omessa fissazione, da parte del giudice, del termine per sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio - Conseguenze - Applicazione del termine legale - Necessità .
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Se in esito all'udienza tenuta ex art. 180 cod. proc. civ. il giudice rinvia la causa puramente e semplicemente, senza fissare alcun termine per sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, tale termine deve ritenersi implicitamente fissato in misura pari a quella legale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)