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Sez. 3, Sentenza n. 12245 del 02/12/1998 (Rv. 521349 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI | Violazione del termine per lo scambio di comparse scritte ex art. 180 comma secondo cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità dell'atto - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521349-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI

Ove il giudice autorizzi la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 180 comma secondo cod. proc. civ., può fissare ad ambo le parti un termine unico per il deposito di note, termine che ha natura ordinatoria e non perentoria. Ne consegue che l'omesso rispetto di tale termine non comporta né una decadenza della parte, né l'invalidità dell'atto compiuto in ritardo, ma potrebbe soltanto comportare - ove le allegazioni di cui alle note depositate in ritardo fossero recepite nella sentenza - un "vulnus" di quest'ultima, per violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)