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Sez. 3, Sentenza n. 1990 del 29/01/2014 (Rv. 629822 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notifica a mezzo messo del giudice di pace - Difetto di autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario - Inesistenza della notifica - Esclusione - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629822-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA

In virtù dell'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo del giudice di pace (già messo di conciliazione), contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata da quest'ultimo, in difetto assoluto dell'autorizzazione del presidente della corte d'appello, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)