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Sez. 1, Sentenza n. 12456 del 16/05/2008 (Rv. 603961 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notifica a mezzo messo del giudice di pace - Decreto di autorizzazione - Mancata sottoscrizione - Nullità - Condizioni - Difetto di autorizzazione - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603961-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA

Il decreto autorizzatorio con cui il capo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, nel caso di impedimento dell'ufficiale giudiziario e di urgenza, dispone la notifica a mezzo del messo di conciliazione (ora del giudice di pace), costituisce un atto di carattere organizzativo emesso nell'ambito di poteri di natura amministrativa e non giudiziaria, sicché la carenza di sottoscrizione non ne determina l'invalidità laddove l'atto medesimo presenti, nel suo complesso, elementi idonei all'individuazione del soggetto da cui proviene; inoltre, stante l'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo di conciliazione (ora del giudice di pace), contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata dal messo di conciliazione in difetto assoluto dell'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario non è inesistente ma è affetta da nullità, che è sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)