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Sez. L, Sentenza n. 3084 del 05/05/1983 (Rv. 427988 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427988-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ.*

La relazione novità-ammissibilità in tema di prove nuove in appello (art. 345 cod. proc. civ.) intesa alla preservazione del principio d'infrazionabilità del mezzo istruttorio, rimane superata nel rito del lavoro dalla possibilità di realizzazione effettiva, nella fase di primo grado, dei principi di oralità, concentrazione ed immediatezza, realizzazione che segna il limite funzionale al giudizio di riesame, e condiziona i poteri di impulso processuale del giudice dell'impugnazione, al quale è consentita l'ammissione di nuovi mezzi di prova solo quando ne valuti l'indispensabilità nei casi in cui non si siano già verificate decadenze. (Conf 6371/81, mass n 417169).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)