Sez. L, Sentenza n. 6371 del 28/11/1981 (Rv. 417169 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di appello secondo il nuovo rito del lavoro, la preclusione all'ammissibilità di nuovi mezzi di prova è superabile con valutazione da parte del giudice della loro indispensabilità nei casi in cui non si siano già verificate decadenze; e la relazione novità-ammissibilità, propria del diritto comune (art. 345 cod. proc. civ.), ed intesa alla preservazione del principio d'infrazionabilità del mezzo istruttorio, rimane superata nel rito speciale dalla possibilità di realizzazione effettiva, nella fase di primo grado, dei principi di oralità concentrazione ed immediatezza, realizzazione che segna il limite funzionale al giudizio di riesame, e condiziona i poteri di impulso processuale del giudice dell'impugnazione. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il suesposto principio, ha ritenuto che il tribunale non potesse ammettere la prova per testi dedotta dal convenuto appellante, in quanto costui, restato contumace in primo grado, era decaduto dalla facoltà d'indicare i mezzi di prova a norma dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.). (V 3868/78, mass n 393444; (Conf 4880/79, mass n 401519; (Conf 3114/77, mass n 386665).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)