Sez. 3, Sentenza n. 1049 del 21/01/2016 (Rv. 638654 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata in causa del terzo - Deduzione della imputabilità al terzo del fatto generatore della responsabilità - Esclusione della responsabilità del terzo - Difetto di censura - Integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Il litisconsorzio di diritto processuale - quale quello che si configura quando il convenuto chiami un terzo in causa, non per rivalersi nell'ipotesi di soccombenza, ma perché a lui sia unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilità - non postula, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti originarie del procedimento, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del terzo, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che ne abbia escluso la responsabilità, perché in tal caso, essendosi formato il giudicato sul punto, il terzo non ha alcun interesse da tutelare in giudizio, sicché non ricorre l'esigenza di evitare possibili contrasti di giudicato, che giustificano la necessità di integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili ai sensi del citato art. 331 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)