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Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016 (Rv. 639306 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Appello - Integrazione contraddittorio - Necessaria - Presupposti - Litisconsorzio cd. processuale - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639306-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

L'integrazione del contraddittorio, in fase di gravame, deve essere disposta non solo quando il giudizio di primo grado si sia svolto nei confronti di litisconsorti necessari di diritto sostanziale, e l'appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi, ma anche nel caso di cd. litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, non legate da litisconsorzio necessario, purché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, derivando la sua necessità dal solo fatto che le parti siano state presenti in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sullo specifico punto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal creditore per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale e di un cofideiussore, già convenuti dal fideiussore nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)