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Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 11/06/1964 (Rv. 302043 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - RINUNCIA DELL'ATTORE A PARTE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302043-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - RINUNCIA DELL'ATTORE A PARTE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*

La rinuncia dell'attore a parte della domanda, intervenuta nel corso, del processo, anche in relazione alle eccezioni proposte dal convenuto, non vale a far degradare la Competenza per valore spostandola a favore del giudice inferiore, perche siffatta modificazione importa pur sempre che il giudice debba pronunciarsi su tutta la domanda, anche sulla parte oggetto della rinunzia, dovendo affermare che tale parte non e dovuta, sia pure per la sola considerazione del modo in cui l'attore ha inteso disporre del suo diritto. (Conf 2663/61; 2415/60; 21/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)