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Sez. 1, Sentenza n. 4296 del 17/05/1990 (Rv. 467241 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - ECCEZIONE DEL CONTUMACE IN QUALSIASI MOMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467241-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - ECCEZIONE DEL CONTUMACE IN QUALSIASI MOMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROPONIBILITÀ.*

L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito (cui è assimilata, quanto alla disciplina, quella di incompetenza arbitrale), purché ritualmente formulata con l'enunciazione delle ragioni su cui si basa e con la indicazione del giudice ritenuto competente, può essere proposta dal contumace - indipendentemente da un provvedimento di rimessione in termini - in qualsiasi momento del giudizio di primo grado avvenga la sua Costituzione, altro non richiedendo l'art. 38 cod. proc. civ., in relazione al momento in cui l'eccezione deve essere sollevata, se non che la stessa sia proposta con il primo atto difensivo in detto grado. (Conf 1446/64, mass n 302043, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)