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Sez. U - , Ordinanza n. 17567 del 28/06/2019 (Rv. 654417 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Ente fieristico - Organismo di diritto pubblico - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654417-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

L'ente fieristico, per essere ritenuto organismo di diritto pubblico, deve agire - nel perseguire l'interesse pubblico - senza essere soggetto alle regole di mercato e, quindi, senza che possa ritenersi esercitata dallo stesso attività di carattere commerciale; in mancanza di tali requisiti, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del g.o. con riferimento ad un contenzioso in cui era parte la Fiera di Roma, rilevando, sulla base dello statuto e della l. Regione Lazio n. 56 del 1995, recante la soppressione dell'Ente autonomo Fiera di Roma e la partecipazione della Regione alla costituzione della Società Fiera di Roma s.p.a., il carattere commerciale e concorrenziale dell'attività svolta).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 01/12/1995 num. 56, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)