Sez. 3, Sentenza n. 38487 del 06/07/2023 Ud. (dep. 21/09/2023) Rv. 285211 - 02
EDILIZIA - IN GENERE | Obbligo del rispetto delle distanze legali - Deroga prevista dall'art. 879 cod. civ. per le costruzioni al confine con piazze e pubbliche vie - Riferibilità alle sole distanze previste dall'art. 873 cod. civ. - Rispetto delle distanze previste dall'art. 9, comma secondo, d.m. 1444/1968 - Necessità.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, la deroga alla distanza tra le costruzioni che confinano con piazze e pubbliche vie, prevista dall'art. 879, comma secondo, cod. civ., si riferisce solo a quella disciplinata dall'art. 873 cod. civ., essendo fatto salvo dalla disposizione l'obbligo di rispettare la disciplina in materia di distanze prevista dalle leggi e dai regolamenti, tra cui rientra quella di cui all'art. 9, comma 2, d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)