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Sez. 3, Sentenza n. 40694 del 14/07/2016 Cc. (dep. 29/09/2016) Rv. 267754 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Limiti di distanza fra fabbricati - Ragguaglio all'altezza del fabbricato più alto - Applicabilità alle "altre zone" di cui all'art. 9 del DM n. 1444 del 1968 - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267754-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 - secondo cui le distanze fra fabbricati devono corrispondere alla altezza del fabbricato più grande, ammettendo distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche - si applica anche agli edifici posti nelle "altre zone" diverse dalla zona A e dalla zona C espressamente richiamate dai nn. 1 e 3 del comma primo del predetto art. 9. (Fattispecie relativa a fabbricati costruiti in zona D, nella quale la S.C. ha censurato la decisione di annullamento del sequestro preventivo, adottata dal Tribunale del Riesame sull'erroneo presupposto che gli edifici insistenti nelle "altre zone" soggiacciano all'unico limite minimo di metri 10 previsto dall'art. 9, n. 2 del D.M. citato).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)