Sez. 1, Sentenza n. 46010 del 23/10/2014 Ud. (dep. 06/11/2014) Rv. 261265 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Lettura di dichiarazioni predibattimentali per irreperibilità del dichiarante - Utilizzabilità - Condizioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
Ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia praticato ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che ai fini dell'operatività del divieto di utilizzazione di cui all'art. 526 comma primo bis, cod.proc.pen., non è necessaria la prova della specifica volontà del teste di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente la volontarietà della sua assenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)