Sez. 5, Sentenza n. 310 del 20/10/1989 Ud. (dep. 15/01/1990) Rv. 183031 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO O RINUNCIA DELL'AVENTE DIRITTO AL RISARCIMENTO - SERIETÀ DELL'INTENTO DI RISARCIRE - PROVA - NECESSITÀ DELL'OFFERTA REALE - ESCLUSIONE - REQUISITI DELLA PROVA SUFFICIENTE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO O RINUNCIA DELL'AVENTE DIRITTO AL RISARCIMENTO - SERIETÀ DELL'INTENTO DI RISARCIRE - PROVA - NECESSITÀ DELL'OFFERTA REALE - ESCLUSIONE - REQUISITI DELLA PROVA SUFFICIENTE - FATTISPECIE.*
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno risarcito in caso di rifiuto o rinuncia dell'avente diritto al risarcimento, è necessario che l'intenzione di risarcire il danno abbia assunto un particolare carattere di concretezza; e pertanto, anche se non è indispensabile che la serietà dell'offerta risulti da una prova integrante gli estremi dell'offerta reale prevista dal codice civile, è pur sempre necessario che la somma sia stata posta in modo certo ad effettiva ed incondizionata disposizione del danneggiato e che di tale circostanza sia fornita prova precisa ed inequivocabile. (nella specie è stato escluso che rispondesse a tali requisiti la testimonianza diretta unicamente a dimostrare che l'imputato si era dichiarato disposto al risarcimento). (Conf mass n 161192; (Conf mass n 111987, e ivi cit.).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)