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Sez. 3, Sentenza n. 988 del 08/05/1969 Ud. (dep. 27/06/1969) Rv. 111987 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - FONDAMENTO - RINUNZIA O RIFIUTO DEL RISARCIMENTO -CONDIZIONI PER L'OPERATIVITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1969-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111987-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - FONDAMENTO - RINUNZIA O RIFIUTO DEL RISARCIMENTO -CONDIZIONI PER L'OPERATIVITA DELL'ATTENUANTE.*

L'attenuante prevista dall'art.62 n.6 cod.pen. trova fondamento non tanto nella elisione degli effetti dannosi o pericolosi del reato, quanto nell'indice di minore criminosita del colpevole, per il ravvedimento che egli dimostra con la sua condotta. Cio posto nessuna efficacia puo essere riconosciuta alla volonta del soggetto passivo, onde non puo essere assunto come equivalente al risarcimento la rinunzia, ne puo nuocere al colpevole il rifiuto del risarcimento. Nel caso di rifiuto, perche l'attenuante possa operare, il colpevole deve dare prova della sua precisa ed inequivocabile intenzione di risarcire il danno, prova che puo scaturire, trattandosi di somme di danaro, solo della loro offerta reale o nelle forme rituali previste dall'art.1206 e segg. cod.civ. seguite dal deposito, o in modo irrituale con il quale peraltro le somme siano state poste in effettiva ed incondizionata disposizione della parte lesa. (V.108932, 106717, 106716, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)