Sez. 2, Sentenza n. 2346 del 28/06/1969 (Rv. 341771 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALL'IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE DI FRODE AL PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DELL'INDENNITA - PROVA CONTRARIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALL'IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE DI FRODE AL PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DELL'INDENNITA - PROVA CONTRARIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO.*
Il licenziamento del prestatore d'opera, seguito dall'immediata riassunzione, si presume fittizio ed attuato in violazione della norma che assicura al dipendente il diritto inderogabile alla indennita di anzianita non frazionabile e proporzionata alla effettiva durata del rapporto, salvo al datore di lavoro di dimostrare la esistenza di elementi tali da vincere la predetta presunzione ed evidenziare che e stata radicalmente rinnovata la struttura economica e giuridica del precedente contratto, quali l'esistenza di esigenze aziendali giustificatrici di un nuovo assetto organizzativo dell'impresa, l'avvenuto mutamento della titolarita della stessa, la destinazione del lavoratore a mansioni diverse esulanti dalla normale evoluzione del rapporto. (V. 877-69, massima n.339242 227-69, massime n.338182 e n.338180 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)