Sez. T, Ordinanza n. 24271 del 30/07/2026 (Rv. 679431-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 - Annullamento dell'atto impositivo - Equivalenza - Esclusione - Conseguenze - Successiva riscossione di pretesa ricompresa nella lite definita - Illegittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, il perfezionamento della definizione non equivale all'annullamento dell'atto impositivo né accerta, di per sé, la spettanza del credito d'imposta vantato dal contribuente; tuttavia, ove la controversia definita abbia avuto ad oggetto un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione abbia disconosciuto un credito IVA già rimborsato, recuperando a tassazione la relativa somma, l'Ufficio non può esigere, mediante un successivo atto della riscossione, il pagamento integrale della medesima somma, poiché la definizione preclude che la medesima pretesa, già ricompresa nella lite definita, sia nuovamente azionata per l'intero.
Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)