diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 32139 del 10/12/2025 (Rv. 677377-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Imposta di registro - Atti giudiziari - Avviso di liquidazione - Atto impositivo - Definizione agevolata ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 - Ammissibilità - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677377-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, si atteggia alla stregua di un atto sostanzialmente impositivo e non meramente liquidatorio o di riscossione, in quanto esprime, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall'atto sottoposto a registrazione e liquidazione dell'imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili, ma attinenti all'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti e dei criteri dell'imposizione, con la conseguenza che la controversia avente ad oggetto tale avviso rientra tra le liti definibili in via agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)